Dipartimento per lo Sport - Presidenza del consiglio dei Ministri
Avviso del 28 novembre 2021
Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, in vigore dal 27 novembre, prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare relative all’utilizzo del cd. green pass rafforzato, ovvero la certificazione verde attestante:
- a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- b) l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c-bis) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.
Il green pass “rafforzato” viene richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione. Si può continuare ad utilizzare il green pass “base” (che include anche il green pass ottenuto a seguito effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di quelle attività che già, in zona gialla, richiedono il possesso del green pass.
In particolare, per quanto attiene le attività sportive, il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 interviene nei seguenti punti:
- Art. 4, comma 2: l’introduzione della necessità di certificazione verde per l’accesso agli spogliatoi, anche per le attività all’aperto, entra in vigore dal 6 dicembre 2021;
- Art. 5, comma 2: la possibilità, per i soggetti possessori di green pass rafforzato (certificazione verde di tipo a), b), c-bis)), di svolgere in zona gialla e arancione servizi e attività sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca, entra in vigore dal 29 novembre 2021;
- Art. 6, comma 1: in zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 la fruizione di attività e servizi per i quali siano previste limitazioni in zona gialla, sarà consentita ai possessori di certificazione verde di tipo a), b) e c-bis).
Pertanto, l’attività motoria e sportiva e le attività connesse, subiscono le seguenti modifiche:
- In base all’art. 4, comma 2, a partire dal 6 dicembre 2021 sarà necessario il possesso di certificazione verde “base” per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con l’eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali;
- In base all’art. 5, comma 2, a partire dal 29 novembre sarà consentito:
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- in zona gialla:
- presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; le capienze sono aumentate nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto dal 50% al 75%, al chiuso dal 35% al 60%);
- in zona arancione per i soli possessori di certificazione verde “rafforzata” è prevista:
- possibilità di organizzare/partecipare ad eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM 2 marzo 2021;
- possibilità di svolgere attività sportiva al chiuso (palestre e piscine), anche di squadra e di contatto;
- possibilità di svolgere attività sportive;
- possibilità di utilizzo di spogliatoi e docce.
Sempre in zona arancione: la presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto al 75%, al chiuso al 60%).
In base all’art. 6, comma 1 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata”.
- Per cosa è richiesta la certificazione verde?
In riferimento alle certificazioni verdi, si rappresenta che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52, l'accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
L’obbligatorietà della certificazione verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
Nelle zone gialla e arancione la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (il cd. super green pass) nonché, alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca.
Inoltre, si rappresenta che dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Pertanto, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata”.
Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.