Organi di Giustizia

Gli Organi della Giustizia Sportiva sono posti a garanzia del corretto svolgimento dell’attività federale sulla base delle norme dettate dallo Statuto e dai Regolamenti Federali (art. 40 Statuto Federale). La loro attività è ispirata ai principi informatori dettati dal CONI ed in particolare alla tutela della correttezza e della lealtà in ogni rapporto nell’ambito sportivo, alla decisa opposizione verso ogni forma di “illecito sportivo”, di violenza sia fisica che verbale ed all’ uso di sostanze e metodi vietati, secondo quanto regolamentato dal codice WADA.

Tutti gli affiliati e tesserati sono obbligati a collaborare con gli Organi di Giustizia nello svolgimento della loro attività istituzionale ed a presentarsi qualora convocati (art. 54 Regolamento di Giustizia).



 

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1) Bollettino MAV da pagare presso qualsiasi sportello bancario o attraverso i servizi di online banking inserendo il codice identificativo contenuto nel MAV.

2) Carta di Credito o Prepagata - modalità POS BNL (pagamenti on line)

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