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Provvedimenti COVID19 - DPCM 9/3/2020

Provvedimenti COVID19 - DPCM 9/3/2020

Nuove misure del Governo per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

In particolare sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Chiuse Palestre, Centri Fitness e Centri Natatori fino a nuove disposizioni.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020 quali Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale , n. 62 del 09 marzo 2020), si riporta quanto contenuto all’art. 1 comma 3:

La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: 

    «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Gli  impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro partecipazione ai giochi olimpici o  a  manifestazioni  nazionali  ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da   organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi  utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di  pubblico;  in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo  del proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli

idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti  all'aperto  sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro;». 

Con delibera di consiglio Federale nr. 14 del 25/01/2020 si è stabilito che sono considerati “atleti di interesse nazionale” per la stagione agonistica 2020 coloro che hanno partecipato ai Giochi Olimpici, Campionati del mondo Élite e di categoria, Campionati europei Elite e di categoria, Giochi Olimpici Europei, Youth Olympic Games, Giochi del Mediterraneo, Campionati Unione Europea (all’ultima edizione nel caso di manifestazioni quadriennali, ad almeno 1 delle ultime 2 edizioni nel caso di manifestazioni biennali).

CLICCA QUI PER TESTO COMPLETO

DPCM 9/3/2020

FAQ GOVERNO-SPORT VS CORONAVIRUS

Circolare n. 17 del 05.03.2020 - Sospensione attività agonistiche e non agonistiche

Suggerimenti FMSI vs CoronavirusSuggerimenti FMSI vs Coronavirus

INFO LINK:

PAGINA GOVERNO SU EMERGENZA CORONAVIRUS

Scarica il documento: "DICIOTTO SUGGERIMENTI DELLA FMSI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS NEGLI IMPIANTI SPORTIVI"

LETTERA MINISTRO SPADAFORA

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