Sono qualificati professionisti i pugili in possesso di idonei requisiti tecnici accertati dalla FPI, che esercitano l’attività sportiva in forma di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della Legge 91/81, stipulando contratti per uno o più incontri con società organizzatrici. Nessun pugile è autorizzato a svolgere la propria attività sportiva se non ha provveduto al tesseramento per l’anno in corso.
Passaggio al Professionismo
Affinché un dilettante possa inoltrare richiesta di passaggio al professionismo è necessario che sia maggiorenne, elite 1° serie, in regola con il tesseramento e che abbia disputato almeno un match entro i sei mesi precedenti l'inoltro della richiesta. Ottenuto l’autorizzazione dalla Commissione Tecnica Nazionale (CTN), ratificata dal Consiglio Federale, deve regolarizzare il suo tesseramento entro 12 mesi.
Tutela Sanitaria
Per la tutela sanitaria ogni atleta professionista deve sottoporsi a visite e accertamenti semestrali come pure a Risonanza Magnetica Cerebrale annuale (D.M. 18/271982 e D.M. 13/3/1995), e a visita di reintegro dopo sconfitta prima del limite (KO, KOT, ABB). Per maggiori informazioni vedi settore sanitario.
Attività agonistica oltre 40 anni
In deroga all’art. 9, c.4 del Regolamento Sanitario, è consentito ai pugili professionisti di proseguire la loro attività agonistica anche dopo il compimento del 40° anno (a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2011), purché nel corso dei 12 mesi antecedenti abbiano disputato almeno un incontro. I pugili professionisti dovranno sostenere almeno un incontro ogni sei mesi e sottoporsi presso la Commissione Medica Federale (C.M.F.) alle visite e accertamenti strumentali e di laboratorio stabiliti dalla Legge (D.M. 13/3/95 - D.M. 2/08/05) ogni sei mesi, rispettando puntualmente le scadenze.